La liceità del trattamento parte dall’informativa

Pubblicata il 07 giugno 2021

Informare parzialmente o in maniera scorretta equivale a non informare.

È questo l’insegnamento che il Garante ha impartito a un’impresa manifatturiera con l’ordinanza - ingiunzione dello scorso 15 aprile 2021, comminandole una sanzione di ben 40.000,00 Euro.

L’impresa, infatti, pur avendo apparentemente adempiuto agli obblighi statuiti dal Regolamento che impongono di fornire ai dipendenti un’informativa preventiva ai sensi dell’art. 13, GDPR, di fatto aveva invece omesso di specificare nella stessa le precise caratteristiche di raccolta e trattamento dei dati dei dipendenti da parte dei sistemi aziendali.

Questa “dimenticanza”, sommata all’illeceità dei trattamenti medesimi, è quindi costata cara all’azienda, integrando una duplice violazione, sia sotto il profilo dell’art. 13 del GDPR, in base al quale il titolare è tenuto a fornire preventivamente tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, sia in base all'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, che impone un principio generale di correttezza e trasparenza, che trova piena applicazione nei confronti di tutti gli interessati, dipendenti inclusi.

L’Autorità ha, quindi, ordinato alla società di modificare le informative rese ai lavoratori, indicando le caratteristiche dei sistemi aziendali, ingiungendole altresì il pagamento di una rilevante sanzione.

 

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